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Partecipazione, assemblee e rappresentanza

Art. 8 — Assemblee studentesche di istituto e di classe

  1. Le studentesse e gli studenti della scuola secondaria superiore hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali dell’istituto, quale occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società (art. 12 e art. 13, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito «D.Lgs 297/1994»).
  2. Le assemblee sono di classe o di istituto; l’assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele, in relazione al numero degli studenti e alla disponibilità dei locali (art. 13, commi 2 e 3, D.Lgs 297/1994).
  3. Si può svolgere un’assemblea di istituto e un’assemblea di classe al mese: la prima nel limite delle ore di lezione di una giornata, la seconda nel limite di 2 ore; l’assemblea di classe non si tiene sempre lo stesso giorno della settimana nel corso dell’anno scolastico (art. 13, comma 6, D.Lgs 297/1994).
  4. Un’ulteriore assemblea mensile può svolgersi fuori dall’orario delle lezioni, se i locali sono disponibili (art. 13, comma 6, D.Lgs 297/1994).
  5. Alle assemblee di istituto svolte in orario di lezione, in numero non superiore a 4 nel corso dell’anno, può essere chiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti insieme agli argomenti da inserire nell’ordine del giorno; la partecipazione è autorizzata dal Consiglio d’istituto (art. 13, comma 6, D.Lgs 297/1994).
  6. Su richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per attività di ricerca, di seminario o per lavori di gruppo (art. 13, comma 7, D.Lgs 297/1994).
  7. Non si tengono assemblee nel mese conclusivo delle lezioni; possono assistere all’assemblea di classe o di istituto, oltre al dirigente scolastico o a un suo delegato, i docenti che lo desiderano (art. 13, comma 8, D.Lgs 297/1994).
  8. L’assemblea di istituto si dà un proprio regolamento di funzionamento, inviato in visione al Consiglio d’istituto; è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco d’istituto, ove costituito, o del 10% delle studentesse e degli studenti; la data di convocazione e l’ordine del giorno sono presentati preventivamente al dirigente scolastico (art. 14, commi 1-3, D.Lgs 297/1994).
  9. Il comitato studentesco, ove costituito, o il presidente eletto dall’assemblea garantisce l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti; il dirigente scolastico interviene in caso di violazione del regolamento assembleare o di impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea (art. 14, commi 4 e 5, D.Lgs 297/1994).

Art. 9 — Assemblee dei genitori e comitato dei genitori

  1. I genitori delle studentesse e degli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali dell’istituto, di classe o di istituto (art. 12 e art. 15, comma 1, D.Lgs 297/1994).
  2. I rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe possono esprimere un comitato dei genitori dell’istituto (art. 15, comma 2, D.Lgs 297/1994).
  3. Se le assemblee si svolgono nei locali dell’istituto, la data e l’orario sono concordati di volta in volta con il dirigente scolastico e l’assemblea si svolge fuori dall’orario delle lezioni (art. 15, commi 3 e 5, D.Lgs 297/1994).
  4. L’assemblea di istituto è convocata su richiesta del proprio presidente, ove eletto, della maggioranza del comitato dei genitori, oppure di almeno 200 genitori — soglia applicabile all’Istituto in ragione della popolazione scolastica superiore a 500 alunni (art. 5, comma 4; art. 15, comma 4, D.Lgs 297/1994, che prevede 100 genitori fino a 500 alunni, 200 fino a 1.000 e 300 oltre 1.000).
  5. Il dirigente scolastico, sentita la Giunta esecutiva del Consiglio d’istituto, autorizza la convocazione; i genitori promotori ne danno comunicazione mediante avviso all’albo, con l’indicazione dell’ordine del giorno (art. 15, comma 5, D.Lgs 297/1994).
  6. Anche l’assemblea dei genitori si dà un proprio regolamento di funzionamento, inviato in visione al Consiglio d’istituto, e può articolarsi in assemblee di classi parallele in relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali (art. 15, commi 6 e 7, D.Lgs 297/1994).
  7. Possono partecipare con diritto di parola, oltre al dirigente scolastico, i docenti della classe o dell’istituto interessata (art. 15, comma 8, D.Lgs 297/1994).

Art. 10 — Comitato studentesco e rappresentanza

  1. I rappresentanti delle studentesse e degli studenti nei Consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco d’istituto (art. 13, comma 4, D.Lgs 297/1994).
  2. Il comitato studentesco può esprimere pareri e formulare proposte direttamente al Consiglio d’istituto, anche in ordine alla revisione del presente regolamento secondo l’art. 49 (art. 13, comma 5, D.Lgs 297/1994).
  3. Il comitato studentesco garantisce, insieme al presidente eventualmente eletto dall’assemblea, l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti alle assemblee di cui all’art. 8.

Art. 11 — Cogestione

  1. L’Istituto riconosce la cogestione quale modalità strutturata di partecipazione studentesca, alternativa alle occupazioni e alle autogestioni non concordate.
  2. La cogestione si svolge per un massimo di 2 giorni per anno scolastico, su proposta del comitato studentesco e con temi individuati da una commissione paritetica composta da docenti e studenti.
  3. Le attività di cogestione sono inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa come progetto di istituto e non si svolgono nel periodo immediatamente precedente gli scrutini.
  4. Il dirigente scolastico può negare l’autorizzazione allo svolgimento della cogestione per comprovati motivi di sicurezza o organizzativi, e può interromperla in caso di necessità.