Vai al contenuto

Disposizioni finali, revisione e regolamenti collegati

Art. 48 — Regolamenti collegati e coordinamento

  1. Restano in vigore, quali regolamenti collegati al presente regolamento, gli atti del Consiglio d’istituto che disciplinano materie tecniche o organizzative non assorbite nel testo: il regolamento vigente sui passaggi e cambi di indirizzo e sui trasferimenti, i regolamenti di laboratorio di cui all’art. 45, il regolamento sui costi di riproduzione, la disciplina della copertura assicurativa degli studenti e gli altri regolamenti amministrativo-contabili.
  2. I regolamenti collegati sono adottati e modificati dagli organi competenti secondo le rispettive procedure e restano coerenti con i principi del presente regolamento.
  3. In caso di contrasto tra un regolamento collegato e il presente regolamento, prevale il presente regolamento; il regolamento collegato è adeguato di conseguenza.

Art. 49 — Entrata in vigore, pubblicità e revisione

  1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla delibera del Consiglio d’istituto che lo approva ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto, con l’indicazione della data di approvazione e la cronologia delle modifiche successive.
  2. Il regolamento è revisionato con cadenza almeno triennale, in occasione dell’aggiornamento del piano triennale dell’offerta formativa (PTOF), e ogni volta che sopravvengano modifiche normative che ne rendano necessario l’adeguamento.
  3. La proposta di modifica può essere presentata al Consiglio d’istituto dal dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti, dal Comitato studentesco o dal Comitato dei genitori; il Consiglio d’istituto ne dà comunicazione preventiva alla comunità scolastica.
  4. Le modifiche al regolamento sono approvate dal Consiglio d’istituto con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
  5. L’articolo 22 e l’Allegato A sono coordinati con ogni revisione del regolamento che incida sugli impegni reciproci ivi previsti.

Art. 50 — Clausola di regime derogatorio per emergenze

  1. In presenza di un’emergenza sanitaria, ambientale o di altra natura che renda impossibile o non sicuro il regolare svolgimento delle attività secondo le disposizioni ordinarie, il Consiglio d’istituto, su proposta motivata del dirigente scolastico, può disporre un regime temporaneo derogatorio.
  2. Il provvedimento che dispone il regime derogatorio individua espressamente le disposizioni del presente regolamento sospese o adattate, i criteri applicati in loro sostituzione e la durata del regime, comunque limitata al perdurare dell’emergenza.
  3. Il regime derogatorio non può in alcun caso sospendere i diritti riconosciuti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, né le garanzie procedimentali previste dalla Parte VI.
  4. Cessata l’emergenza, il Consiglio d’istituto revoca formalmente il regime derogatorio e il presente regolamento torna ad applicarsi nella sua interezza.