Questa è una proposta di regolamento d’istituto, non il testo vigente: diventerà regolamento solo con la delibera del Consiglio d’istituto.Proposta non ancora in vigore.
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti nella comunità scolastica e al recupero dello studente, anche attraverso attività a favore della comunità (art. 4, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, di seguito «Statuto»).
La responsabilità disciplinare è personale: la sanzione è irrogata soltanto nei confronti dello studente di cui sia accertata la responsabilità (art. 4, comma 3, Statuto).
Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all’infrazione e ispirate al principio di gradualità e, per quanto possibile, alla riparazione del danno; tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che ne derivano (art. 4, comma 5, Statuto).
Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica (art. 4, comma 5, Statuto).
Nessuna sanzione può essere irrogata senza che lo studente sia stato prima invitato a esporre le proprie ragioni (art. 4, comma 3, Statuto).
Art. 24 — Divieto di incidenza sul profitto e sulla libera espressione
L’infrazione disciplinare incide unicamente sul voto di comportamento e non sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline (art. 4, comma 3, Statuto, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, n. 134).
È vietato sanzionare, direttamente o indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità (art. 4, comma 4, Statuto).
Art. 25 — Mancanze disciplinari
Configurano mancanze disciplinari i comportamenti che violano i doveri degli studenti stabiliti dallo Statuto e dal presente regolamento, il corretto svolgimento dei rapporti nella comunità scolastica e le disposizioni organizzative e di sicurezza dell’Istituto (art. 4, comma 1, Statuto).
Le mancanze rilevano anche quando sono commesse per via informatica o telematica, compresi siti web, social network e servizi di messaggistica; per le condotte riconducibili al bullismo e al cyberbullismo si applica anche l’art. 41.
Le mancanze sono individuate, con i relativi livelli di gravità e le sanzioni corrispondenti, nella tabella B.1 dell’Allegato B, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
L’elenco delle mancanze è esemplificativo: gli organi competenti possono sanzionare comportamenti ulteriori riconducibili ai principi degli artt. 23 e 24.
Art. 26 — Sanzioni e criterio di gradualità
Le sanzioni disciplinari sono, in ordine crescente di gravità:
il richiamo verbale;
l’ammonizione scritta annotata sul registro elettronico;
l’allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni;
l’allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni;
l’allontanamento dalla comunità scolastica per più di 15 giorni, nei casi previsti dall’art. 27, commi 4 e 5.
La sanzione è commisurata alla gravità dell’infrazione secondo la tabella B.1 dell’Allegato B; la reiterazione della medesima mancanza comporta l’applicazione della sanzione corrispondente al livello immediatamente superiore.
Le sanzioni possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l’infrazione è stata effettivamente commessa (art. 4, comma 9-ter, Statuto).
L’ammonizione scritta è resa visibile alla famiglia tramite il registro elettronico, evitandone ogni diffusione ulteriore nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
Art. 27 — Allontanamento dalla comunità scolastica
L’allontanamento è disposto soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari e, di norma, per periodi non superiori a 15 giorni (art. 4, comma 7, Statuto).
Nell’allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni il Consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento da svolgere a scuola sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento (art. 4, comma 8-bis, Statuto, come introdotto dal DPR 134/2025).
Nell’allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni il Consiglio di classe delibera attività di cittadinanza attiva e solidale, disciplinate dall’art. 29 (art. 4, commi 8-bis–8-sexies, Statuto).
Nell’allontanamento dalla comunità scolastica per più di 15 giorni la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro dello studente (art. 4, commi 8 e 9, Statuto).
In deroga al limite di 15 giorni, l’allontanamento può avere durata commisurata alla gravità del fatto quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona, vi sia pericolo per l’incolumità delle persone, o siano posti in essere atti violenti o di aggressione verso il personale o gli studenti; nei casi di recidiva o di particolare gravità con elevato allarme sociale la sanzione può comportare l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato (art. 4, commi 9 e 9-bis, Statuto).
Le sanzioni che comportano l’allontanamento fino a 15 giorni sono adottate dal Consiglio di classe; quelle che comportano l’allontanamento superiore a 15 giorni, l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato sono adottate dal Consiglio d’istituto (art. 4, comma 6, Statuto).
Nei periodi di allontanamento non superiori a 15 giorni è mantenuto un rapporto con lo studente e con la famiglia tale da preparare il rientro nella comunità scolastica (art. 4, comma 8, Statuto).
Art. 28 — Procedimento disciplinare e contraddittorio
Prima dell’irrogazione di ogni sanzione lo studente è invitato a esporre le proprie ragioni; per lo studente minorenne è informata la famiglia (art. 4, comma 3, Statuto).
Il procedimento che può condurre all’allontanamento si articola in due fasi: la contestazione dell’addebito e la ricostruzione dei fatti, alle quali lo studente partecipa; la decisione dell’organo competente, assunta senza la sua presenza.
Lo studente può depositare memorie scritte a propria difesa presso la segreteria almeno 3 giorni prima della seduta in cui è assunta la decisione.
Dalla deliberazione si astengono i componenti dell’organo che versino in situazione di conflitto d’interessi, compresi lo studente sottoposto a procedimento e i suoi familiari; essi non sono computati ai fini della validità della seduta.
Le sanzioni sono immediatamente esecutive anche in pendenza del ricorso di cui all’art. 31 (Nota MIUR prot. n. 3602/PO del 31 luglio 2008).
Art. 29 — Attività di cittadinanza attiva e solidale
Nell’allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni lo studente svolge attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate al numero di giorni deliberato, presso strutture esterne con cui l’Istituto ha stipulato le convenzioni di cui all’art. 30 (art. 4, commi 8-bis–8-sexies, Statuto).
Durante lo svolgimento delle attività l’obbligo di vigilanza è a carico della struttura ospitante, che comunica tempestivamente alla scuola eventuali assenze.
Le ore di attività sono computate nei tre quarti dell’orario annuale personalizzato richiesto per la validità dell’anno scolastico e non incidono sulla valutazione degli apprendimenti; il loro mancato o parziale svolgimento è considerato dal Consiglio di classe ai fini dell’attribuzione del voto di comportamento.
In assenza di strutture ospitanti disponibili, le attività si svolgono a favore della comunità scolastica all’interno dell’istituto, sotto la supervisione del personale, tra quelle indicate nella tabella B.3 dell’Allegato B; esse sono commisurate all’età e alle capacità dello studente e non possono in alcun caso essere lesive della sua dignità né consistere in mansioni degradanti, pericolose o riservate al personale.
Al termine delle attività lo studente presenta una breve relazione dalla quale emergano le considerazioni personali sulle finalità formative del percorso svolto.
Lo studente ha diritto di optare tra l’allontanamento dalle lezioni e le attività di cittadinanza attiva e solidale; per lo studente minorenne l’opzione per le attività è efficace solo se condivisa dalla famiglia.
Art. 30 — Convenzioni con strutture esterne
Il Consiglio d’istituto stipula, nell’ambito dell’autonomia dell’Istituto, le convenzioni con associazioni ed enti, anche del Terzo settore, idonei ad accogliere gli studenti per le attività di cittadinanza attiva e solidale, preferibilmente iscritti negli elenchi predisposti dall’Ufficio scolastico regionale.
Le convenzioni disciplinano il percorso formativo personalizzato, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti di svolgimento delle attività, nonché le figure di riferimento presso la struttura.
Fino alla pubblicazione degli elenchi regionali, l’Istituto individua in proprio le attività a favore della comunità scolastica di cui all’art. 29, comma 4.
Art. 31 — Organo di garanzia interno e ricorsi
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’organo di garanzia interno all’Istituto (art. 5, comma 1, Statuto, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235).
L’organo di garanzia interno è presieduto dal dirigente scolastico ed è composto da un docente designato dal Consiglio d’istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori (art. 5, comma 1, Statuto). Resta in carica due anni scolastici.
L’organo decide nel rispetto del contraddittorio entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso; decorso tale termine senza decisione, la sanzione si intende confermata.
Il componente che versi in situazione di conflitto d’interessi si astiene; quando la sanzione impugnata è stata adottata dal dirigente scolastico o da un organo da lui presieduto, l’organo di garanzia è presieduto da un suo sostituto.
L’organo di garanzia interno decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano nell’Istituto in merito all’applicazione dello Statuto (art. 5, comma 2, Statuto).
Contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nel presente regolamento, è ammesso reclamo al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, o a un suo delegato, che decide in via definitiva previo parere vincolante dell’organo di garanzia regionale; il parere è reso entro il termine perentorio di 30 giorni (art. 5, commi 3-5, Statuto).
Art. 32 — Raccordo con la valutazione del comportamento
La rubrica e i criteri di attribuzione del voto di comportamento sono definiti dal Collegio docenti nel Piano triennale dell’offerta formativa, tenuto conto del presente regolamento e del patto educativo di corresponsabilità; il presente regolamento non li fissa, ma vi rinvia (art. 4, comma 4, DPR 22 giugno 2009, n. 122; art. 5 del decreto ministeriale 16 gennaio 2009, n. 5).
Il voto di comportamento inferiore a 6/10 è deliberato quando allo studente, nel medesimo anno, sia stata irrogata una sanzione ai sensi dell’art. 4 dello Statuto per reati che violano la dignità e il rispetto della persona, per mancanze gravi e reiterate anche in violazione del presente regolamento, o per atti violenti o di aggressione; in sede di scrutinio finale comporta la non ammissione (art. 7, comma 2, DPR 122/2009, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, n. 135).
Il voto di comportamento inferiore a 6/10 attribuito in sede periodica comporta il coinvolgimento dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale (art. 7, comma 2-bis, DPR 122/2009).
Il voto di comportamento pari a 6/10 in sede di scrutinio finale comporta la sospensione del giudizio e l’assegnazione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la mancata presentazione dell’elaborato prima dell’integrazione dello scrutinio, o il suo esito non positivo, comporta la non ammissione (art. 7, comma 2-ter, DPR 122/2009).