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Diritti e doveri degli studenti e delle famiglie

Art. 19 — Diritti degli studenti

  1. Lo studente ha diritto a una formazione culturale e professionale qualificata, che rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno, promuova l’autonomia individuale e sia aperta alla pluralità delle idee (art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, di seguito «Statuto»).
  2. Lo studente ha diritto di partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della scuola, attraverso gli organi collegiali e le assemblee disciplinati dalle Parti II e III, e di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano l’attività dell’Istituto (art. 2, commi 3 e 4, dello Statuto).
  3. Lo studente ha diritto alla riservatezza e alla protezione dei propri dati personali, trattati secondo l’art. 18 e la normativa vigente (art. 2, comma 2, dello Statuto).
  4. È garantita la libera espressione delle opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità; essa non può in alcun caso costituire motivo di sanzione disciplinare (art. 4, comma 4, dello Statuto).
  5. Nei procedimenti disciplinari lo studente ha diritto al contraddittorio preventivo e a proporre ricorso, secondo le garanzie stabilite dalla Parte VI (art. 4, comma 3, e art. 5 dello Statuto).

Art. 20 — Doveri degli studenti

  1. Lo studente è tenuto a frequentare regolarmente le lezioni, a giustificare assenze e ritardi e ad assolvere con diligenza gli impegni di studio (art. 3, comma 1, dello Statuto).
  2. Lo studente è tenuto a tenere un comportamento rispettoso verso il dirigente scolastico, i docenti, il personale e i compagni, senza discriminazioni; in particolare, nessuna condotta può ledere la dignità dei compagni in ragione di disabilità, origine, convinzioni personali, identità o condizione di salute (art. 3, comma 2, dello Statuto).
  3. Lo studente è tenuto ad avere cura degli ambienti, degli arredi, delle attrezzature e dei beni della scuola e altrui, e risponde dei danni arrecati (art. 3, comma 5, dello Statuto).
  4. Lo studente è tenuto a osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dell’Istituto stabilite dalle Parti IV e X (art. 3, comma 4, dello Statuto).
  5. Lo studente è tenuto a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi della vita della comunità scolastica (art. 3, comma 3, dello Statuto) e concorre a far emergere gli episodi riconducibili al bullismo e al cyberbullismo, le situazioni di uso o abuso di alcol o di sostanze stupefacenti e le altre forme di dipendenza, secondo l’art. 41.
  6. Lo studente è tenuto a usare i dispositivi personali e gli strumenti digitali e di intelligenza artificiale secondo la Parte VII e gli Allegati B e C.

Art. 21 — Diritti e doveri delle famiglie

  1. La famiglia condivide con l’Istituto la responsabilità educativa dello studente e vi concorre nei termini definiti dal patto educativo di corresponsabilità (art. 22 e Allegato A).
  2. La famiglia ha diritto a un’informazione tempestiva e trasparente sull’andamento educativo e didattico dello studente, sulle assenze e sui provvedimenti che lo riguardano, attraverso i canali ufficiali di cui all’art. 18.
  3. La famiglia ha diritto e dovere di partecipare alla vita della scuola attraverso gli organi collegiali di cui alla Parte II e le assemblee dei genitori di cui alla Parte III.
  4. La famiglia è tenuta a controllare la frequenza e la puntualità dello studente, a giustificarne assenze e ritardi e a sostenere il valore educativo delle regole e dei provvedimenti disciplinari, nei termini dell’Allegato A.
  5. Chi esercita la responsabilità genitoriale resta titolare dei doveri di educazione e vigilanza sul figlio minore, secondo quanto precisato nell’Allegato A.

Art. 22 — Patto educativo di corresponsabilità

  1. All’atto dell’iscrizione la scuola, la famiglia e lo studente sottoscrivono il patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in modo condiviso i diritti e i doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie (art. 5-bis dello Statuto). Lo studente maggiorenne lo sottoscrive personalmente.
  2. Il patto è riportato nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento; con la sottoscrizione le parti si impegnano al reciproco rispetto degli impegni ivi indicati, ciascuna nell’ambito del proprio ruolo.
  3. Il patto individua gli impegni reciproci in materia di offerta formativa e didattica, di convivenza e benessere, di frequenza, comportamento e disciplina, di uso dei dispositivi personali e degli strumenti di intelligenza artificiale, di comunicazione tra scuola e famiglia e di protezione dei dati personali (Allegato A).
  4. Il patto include l’impegno a favorire l’emersione degli episodi di bullismo e cyberbullismo e delle situazioni di dipendenza di cui all’art. 20, comma 5, ed è integrato con attività formative sull’uso sicuro di internet; recepisce inoltre le regole sull’uso dei dispositivi personali di cui alla Parte VII (art. 5-bis dello Statuto, come modificato dal DPR 134/2025).
  5. Il patto non deroga ai diritti riconosciuti dallo Statuto e non introduce sanzioni ulteriori rispetto a quelle previste dal regolamento.
  6. La revisione del patto segue quella del regolamento, secondo l’art. 49; le famiglie e gli studenti sono coinvolti nella sua elaborazione attraverso gli organi collegiali e le loro rappresentanze.