Vai al contenuto

Inclusione, benessere e convivenza

Art. 37 — Inclusione

  1. L’Istituto garantisce a ogni studente il diritto all’inclusione e alla piena partecipazione alla vita scolastica, senza discriminazioni legate a disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento o altri bisogni educativi speciali.
  2. Il presente regolamento adotta il lessico della disabilità aggiornato e usa il termine «disabilità» (art. 2, comma 8, lettera d, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, di seguito «Statuto», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, n. 134).
  3. L’inclusione degli studenti con disabilità è definita dal piano educativo individualizzato (PEI) e coordinata dal gruppo di lavoro operativo (GLO); l’inclusione degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) è definita dal piano didattico personalizzato (PDP), con le misure dispensative e gli strumenti compensativi previsti (legge 5 febbraio 1992, n. 104; decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66; legge 8 ottobre 2010, n. 170).
  4. La valutazione degli studenti con disabilità è riferita al PEI; la valutazione degli studenti con DSA è coerente con il PDP (art. 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, come modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, n. 135; art. 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66; legge 8 ottobre 2010, n. 170).
  5. Le eccezioni al divieto d’uso dei dispositivi personali di cui all’art. 35, comma 1, lettera a), e le deroghe al limite di frequenza per la validità dell’anno scolastico sono coordinate con gli strumenti dell’inclusione previsti dal PEI e dal PDP.
  6. Nessuna misura del presente regolamento in materia di disciplina, dispositivi personali o valutazione del comportamento può disapplicare le tutele previste dal PEI e dal PDP.

Art. 38 — Personalizzazione dei percorsi

  1. Il PEI e il PDP sono gli strumenti con cui l’Istituto personalizza il percorso formativo degli studenti che ne hanno diritto; sono adottati, verificati e aggiornati secondo le procedure e i tempi stabiliti dalla normativa vigente e dal piano triennale dell’offerta formativa (PTOF).
  2. Il PDP è redatto dal consiglio di classe, di norma entro il 30 novembre, ed è condiviso con la famiglia e con lo studente.
  3. La famiglia partecipa alla definizione del progetto individuale come componente del GLO, e non è soltanto informata delle decisioni assunte (art. 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66).
  4. Il consiglio di classe assicura il raccordo tra gli strumenti di personalizzazione e la programmazione didattica ordinaria, affinché le misure previste dal PEI e dal PDP siano effettivamente applicate nelle attività quotidiane.

Art. 39 — Benessere e sportello d’ascolto

  1. L’Istituto promuove il benessere psicofisico degli studenti e assicura un ambiente di studio sicuro, sereno e rispettoso della dignità di ciascuno.
  2. L’Istituto attiva uno sportello d’ascolto e di supporto psicologico, rivolto agli studenti e, ove previsto, alle famiglie e al personale, per la prevenzione del disagio e l’orientamento verso i servizi competenti.
  3. L’accesso allo sportello d’ascolto avviene nel rispetto della riservatezza; per gli studenti minorenni è richiesto il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale.
  4. L’Istituto assicura gli interventi di primo soccorso e le misure di assistenza medico-psicologica secondo il proprio piano di emergenza e in raccordo con i servizi sanitari territoriali.
  5. I dati e le informazioni acquisiti nell’ambito degli interventi di supporto sono trattati nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Art. 40 — Prevenzione e gestione dei comportamenti disadattivi

  1. L’Istituto adotta un protocollo per la prevenzione e la gestione dei comportamenti disadattivi e delle crisi comportamentali, quale strumento condiviso per intervenire in modo tempestivo, coerente ed educativo.
  2. I comportamenti che costituiscono manifestazione di un disagio o di una condizione dello studente, in particolare per le studentesse e gli studenti con disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento o con altri bisogni educativi speciali, sono affrontati in via educativa secondo il protocollo, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato; per tali comportamenti la risposta disciplinare di cui alla Parte VI è coordinata con l’intervento educativo e ad esso subordinata.
  3. Il piano individuale per la prevenzione e la gestione delle crisi comportamentali è elaborato dal consiglio di classe con la famiglia e, per gli studenti con disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento o con altri bisogni educativi speciali, è allegato al piano educativo individualizzato o al piano didattico personalizzato; la sua adozione richiede il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale.
  4. L’intervento privilegia la prevenzione e il contenimento educativo e relazionale; il ricorso al contenimento fisico è ammesso solo in caso di pericolo attuale per l’incolumità dello studente o di altri, nella misura strettamente necessaria e proporzionata, e non ha in alcun caso finalità punitiva. Le modalità operative sono stabilite dal protocollo.
  5. Di ogni episodio critico è data comunicazione alla famiglia e al dirigente scolastico secondo le modalità del protocollo; i dati e le informazioni acquisiti sono trattati nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Art. 41 — Prevenzione e contrasto di bullismo e cyberbullismo

  1. L’Istituto previene e contrasta il bullismo e il cyberbullismo in ogni loro forma, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e la tutela dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili (legge 29 maggio 2017, n. 71, come modificata dalla legge 17 maggio 2024, n. 70).

  2. Per bullismo si intendono l’aggressione o la molestia reiterate, in danno di uno o più studenti, attuate con atti o comportamenti vessatori, pressioni, violenze fisiche o psicologiche, minacce, ricatti, offese o derisioni; per cyberbullismo si intendono le medesime condotte realizzate per via telematica, comprese la diffamazione, la sostituzione di persona e il trattamento illecito di dati personali (art. 1 della legge 29 maggio 2017, n. 71).

  3. Il dirigente scolastico individua tra i docenti un referente per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, con il compito di coordinare le relative iniziative dell’Istituto (art. 4, comma 3, della legge 29 maggio 2017, n. 71, come modificata dalla legge 17 maggio 2024, n. 70).

  4. Le condotte di bullismo e cyberbullismo rilevano sul piano disciplinare anche quando sono poste in essere fuori dall’orario e dai locali dell’istituto, se incidono sulla comunità scolastica o sui rapporti tra i suoi membri.

  5. Concorre nella responsabilità disciplinare chi istiga, promuove o sostiene la condotta di bullismo o cyberbullismo, anche senza parteciparvi in modo diretto; ogni studente è tenuto a non assecondare tali condotte e a favorirne l’emersione.

  6. L’Istituto favorisce l’emersione degli episodi di bullismo e cyberbullismo, dell’uso o abuso di alcol o sostanze e delle altre forme di dipendenza, e integra la propria offerta formativa con attività sull’uso sicuro di internet (art. 2, comma 8, lettera f-bis, e art. 5-bis dello Statuto, come modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, n. 134).

  7. Chiunque venga a conoscenza di un episodio di bullismo o cyberbullismo può segnalarlo al referente o a un docente; il referente coordina gli interventi educativi, informa le famiglie interessate e, nei casi che integrano una mancanza disciplinare, ne dà comunicazione agli organi competenti.

  8. Le violazioni sono valutate sul piano disciplinare ai sensi della Parte VI e della tabella B.1 dell’Allegato B; le condotte realizzate mediante strumenti di intelligenza artificiale sono disciplinate anche dall’Allegato C; gli impegni reciproci di scuola, famiglia e studente in materia sono definiti dal patto educativo di corresponsabilità (Allegato A).