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Viaggi, uscite didattiche, formazione scuola-lavoro e mobilità

Art. 42 — Viaggi di istruzione e uscite didattiche

  1. Per uscite didattiche si intendono le iniziative che si svolgono nell’orario scolastico o comunque entro la giornata; per viaggi di istruzione si intendono le iniziative di durata superiore alla giornata. Entrambi fanno parte del piano triennale dell’offerta formativa (PTOF).
  2. I viaggi di istruzione e le uscite didattiche sono programmati dai consigli di classe all’inizio dell’anno scolastico, in coerenza con gli obiettivi didattici e con le finalità di crescita personale, culturale e professionale degli studenti, e sono deliberati secondo le procedure stabilite dal Consiglio d’istituto.
  3. Ogni viaggio di istruzione richiede la partecipazione di una quota minima di studenti della classe, stabilita dal Consiglio d’istituto; esigenze specifiche e casi particolari sono valutati d’intesa con il dirigente scolastico.
  4. Il numero e la qualifica degli accompagnatori sono stabiliti in relazione al numero degli studenti partecipanti e alle esigenze di vigilanza, secondo l’art. 14; i docenti accompagnatori assumono la responsabilità di vigilanza per l’intera durata del viaggio o dell’uscita.
  5. L’Istituto assicura le misure di sicurezza e di copertura assicurativa previste per i viaggi di istruzione e le uscite didattiche e adotta la procedura stabilita in caso di incidente o infortunio.
  6. La partecipazione ai viaggi di istruzione e alle uscite didattiche può essere esclusa, in tutto o in parte, quale sanzione accessoria a una mancanza disciplinare, secondo la Parte VI.

Art. 43 — Formazione scuola-lavoro e sicurezza

  1. La formazione scuola-lavoro, già percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), si svolge secondo il monte ore e le modalità stabiliti dal PTOF per ciascun indirizzo di studio.
  2. Prima dell’avvio delle attività di formazione scuola-lavoro, lo studente riceve la formazione in materia di sicurezza prevista per l’ambiente di svolgimento del percorso, secondo la Parte X e la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
  3. Ogni percorso di formazione scuola-lavoro è seguito da un tutor interno, individuato tra i docenti del consiglio di classe, e da un tutor esterno individuato dall’ente o dall’azienda ospitante, con compiti di affiancamento e verifica dell’esperienza.
  4. L’Istituto stipula con enti e aziende ospitanti le convenzioni necessarie allo svolgimento della formazione scuola-lavoro, che definiscono le condizioni di sicurezza, la copertura assicurativa e i compiti reciproci.
  5. La partecipazione alla formazione scuola-lavoro e la ricaduta dell’esperienza sugli apprendimenti disciplinari concorrono alla valutazione del comportamento, secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei docenti.

Art. 44 — Mobilità internazionale e passaggi tra indirizzi

  1. La partecipazione a scambi di classe, soggiorni di studio e altre iniziative di mobilità internazionale è autorizzata dal consiglio di classe, sentito il docente della disciplina linguistica interessata, tenuto conto dell’idoneità dello studente a seguire l’iniziativa; al rientro sono riconosciuti i crediti e gli apprendimenti maturati, secondo le modalità stabilite dal consiglio di classe.
  2. I passaggi tra indirizzi di studio, i cambi di percorso e i trasferimenti da altro istituto restano disciplinati dal regolamento vigente in materia, richiamato dall’art. 48.