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Funzionamento: orario, frequenza, vigilanza, spazi

Art. 12 — Orario, ingressi, uscite, ritardi

  1. L’attività didattica si svolge su 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, secondo l’orario definito annualmente dal Consiglio d’istituto nell’ambito del Piano triennale dell’offerta formativa.
  2. L’ingresso a scuola è consentito dalle ore 7.55; le lezioni iniziano alle ore 8.10. Sono previsti percorsi di ingresso differenziati per i diversi edifici e spazi dell’istituto, resi noti annualmente con apposita comunicazione.
  3. Nella giornata sono previsti due intervalli curricolari e una pausa pranzo extracurricolare, secondo l’orario definito annualmente e comunicato alle famiglie.
  4. Le assenze, i ritardi e le uscite anticipate sono giustificati dalla famiglia, per lo studente minorenne, o dallo studente stesso se maggiorenne, tramite il registro elettronico secondo l’art. 18.
  5. L’ingresso in ritardo oltre le ore 8.55 è autorizzato dalla vicepresidenza; non è consentito l’ingresso oltre le ore 10.00, salvo comprovati motivi valutati dalla vicepresidenza.
  6. L’uscita anticipata dello studente minorenne è autorizzata previa delega scritta di chi esercita la responsabilità genitoriale, con apposito modulo dell’Istituto; lo studente maggiorenne può richiederla autonomamente.
  7. Le famiglie possono presentare, all’inizio dell’anno scolastico ed entro un termine reso noto dall’Istituto, un’autorizzazione periodica per ritardi o uscite anticipate ricorrenti dovuti a motivate esigenze, in luogo della giustificazione volta per volta.
  8. L’uscita anticipata dell’intera classe è autorizzata dal dirigente scolastico o da un suo delegato.

Art. 13 — Assenze, giustificazioni e validità dell’anno

  1. Le assenze sono giustificate dalla famiglia, per lo studente minorenne, o dallo studente stesso se maggiorenne, tramite il registro elettronico, di norma entro il giorno successivo al rientro.
  2. Ai fini della validità dell’anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato (art. 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, n. 135).
  3. Il Collegio dei docenti delibera le deroghe al limite di frequenza per assenze documentate e continuative, a condizione che non pregiudichino la possibilità di valutare lo studente (art. 14, comma 7, DPR 122/2009, come modificato dal DPR 135/2025). Costituiscono di norma motivo di deroga i ricoveri e le cure programmate, le situazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, i gravi motivi familiari, l’attività sportiva agonistica certificata e l’osservanza di precetti religiosi.
  4. Le certificazioni presentate oltre 15 giorni dal rientro non danno luogo a deroga, salvo comprovato impedimento.
  5. Le deroghe al limite di frequenza sono coordinate con gli strumenti dell’inclusione secondo l’art. 37, comma 5.

Art. 14 — Vigilanza e responsabilità

  1. Il personale docente vigila sulle studentesse e sugli studenti durante l’intero orario di servizio, compresi gli intervalli, i cambi d’ora e lo svolgimento di attività extracurricolari organizzate dall’Istituto.
  2. La vigilanza non è delegabile, salvo il caso di attività didattiche svolte in collaborazione con altro personale docente o con esperti esterni autorizzati, e i casi di forza maggiore.
  3. Il personale ATA collabora alla vigilanza, secondo le mansioni assegnate, in particolare durante l’ingresso e l’uscita e negli spazi comuni.
  4. In caso di assenza imprevista del docente, l’Istituto assicura comunque la vigilanza della classe, affidandola temporaneamente ad altro personale in servizio.
  5. Ogni componente della comunità scolastica è responsabile della cura e del corretto uso degli spazi, degli arredi e delle attrezzature affidati, secondo quanto previsto dall’art. 15 per gli spazi comuni e dalla Parte X per i laboratori.

Art. 15 — Uso degli spazi e accesso di esterni

  1. Le aule, i laboratori, la biblioteca, le palestre e gli altri spazi comuni sono destinati prioritariamente alle attività didattiche dell’Istituto e sono utilizzati secondo le modalità stabilite dal Consiglio d’istituto.
  2. L’uso dei laboratori è disciplinato dalla Parte X e dai regolamenti di laboratorio ivi richiamati.
  3. Il personale docente, le studentesse e gli studenti e le loro rappresentanze possono richiedere l’uso di spazi e attrezzature per iniziative coerenti con le finalità educative dell’Istituto, presentando richiesta al dirigente scolastico con ragionevole anticipo.
  4. L’accesso di persone esterne all’Istituto durante l’orario delle attività è autorizzato dal dirigente scolastico o da un suo delegato ed è annotato nel registro dei visitatori; resta ferma la vigilanza del personale sugli accessi.
  5. Enti e associazioni esterne possono utilizzare gli spazi dell’istituto al di fuori dell’orario delle attività didattiche, previa autorizzazione del Consiglio d’istituto e nel rispetto della destinazione d’uso degli spazi.

Art. 16 — Biblioteca e attrezzature culturali, didattiche e sportive

  1. La biblioteca dell’istituto è a disposizione delle studentesse e degli studenti e del personale; l’Istituto ne stabilisce gli orari di apertura e le modalità di consultazione e di prestito (art. 10, comma 3, lettera a, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297).
  2. Le palestre, gli impianti sportivi e le attrezzature culturali e didattiche dell’istituto sono destinati prioritariamente alle attività didattiche e sono usati secondo le modalità e i turni stabiliti dall’Istituto, sotto la responsabilità del personale preposto.
  3. Chi utilizza la biblioteca, le attrezzature e gli impianti ne ha cura e risponde dei danni arrecati; l’uso dei laboratori è disciplinato dalla Parte X.
  4. Il Consiglio d’istituto può adottare appositi regolamenti d’uso della biblioteca, delle palestre e delle attrezzature; in loro assenza si applicano il presente articolo e le indicazioni del personale preposto.

Art. 17 — Verifiche e trasparenza della valutazione

  1. La valutazione è trasparente e tempestiva; lo studente ha diritto di conoscere i criteri di valutazione e gli esiti delle prove (art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122).
  2. Le verifiche sono distribuite in modo equilibrato nel corso della settimana: di norma non si svolge più di una prova scritta al giorno e le prove scritte sono programmate e comunicate agli studenti con anticipo; il Collegio dei docenti definisce i criteri di programmazione delle verifiche.
  3. Gli esiti delle prove scritte sono comunicati entro un tempo ragionevole dal loro svolgimento e, di norma, prima della prova successiva della stessa disciplina; gli esiti delle prove orali sono comunicati subito.
  4. Le valutazioni sono riportate nel registro elettronico secondo l’art. 18.

Art. 18 — Comunicazioni scuola-famiglia e registro elettronico

  1. Le comunicazioni ufficiali tra l’Istituto e le famiglie avvengono tramite il registro elettronico, la posta elettronica istituzionale e gli altri canali resi noti dall’Istituto, che le famiglie e gli studenti sono tenuti a consultare con regolarità.
  2. Il registro elettronico riporta le presenze, le assenze, le valutazioni, le comunicazioni disciplinari e le altre informazioni relative al percorso scolastico dello studente.
  3. Il trattamento dei dati personali connesso alle comunicazioni scuola-famiglia e all’uso del registro elettronico ha base giuridica nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico ed è effettuato secondo l’informativa resa dall’Istituto, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679.
  4. Le comunicazioni relative a provvedimenti disciplinari e ad altre informazioni riservate sono rese accessibili esclusivamente ai soggetti legittimati, secondo quanto previsto dalla Parte VI e dalla normativa sulla protezione dei dati personali.