Questa è una proposta di regolamento d’istituto, non il testo vigente: diventerà regolamento solo con la delibera del Consiglio d’istituto.Proposta non ancora in vigore.
L’Istituto assicura l’osservanza degli obblighi di sicurezza nei laboratori — in particolare quelli di chimica, di meccanica ed energia e di informatica, identitari per l’offerta formativa dell’Istituto — e negli altri spazi a rischio specifico, secondo il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
L’accesso ai laboratori è consentito solo in presenza del docente responsabile o di personale autorizzato, secondo l’orario e le modalità stabiliti dall’Istituto.
Studentesse e studenti osservano le istruzioni impartite dal docente o dal responsabile di laboratorio e utilizzano i dispositivi di protezione individuale prescritti per la specifica attività.
È vietato manomettere le attrezzature, sottrarre o utilizzare senza autorizzazione sostanze e materiali di laboratorio, e compiere qualunque atto che possa mettere a rischio la sicurezza propria o altrui.
Il Consiglio d’istituto adotta, per ciascun laboratorio, un regolamento tecnico che disciplina l’accesso, i comportamenti consentiti e vietati, i dispositivi di protezione individuale e l’uso delle sostanze; i regolamenti di laboratorio sono richiamati dal presente regolamento e non ne fanno parte integrante.
I regolamenti di laboratorio non possono in alcun caso derogare agli obblighi del decreto legislativo 81/2008 e rispettano l’organigramma della sicurezza adottato dall’Istituto.
Art. 46 — Salute e divieto di fumo
È vietato fumare in tutti i locali chiusi dell’istituto (art. 51, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3); il divieto è esteso alle aree all’aperto di pertinenza dell’istituto (art. 4, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128) e all’uso della sigaretta elettronica, nei locali chiusi e nelle aree all’aperto (art. 4, comma 2, D.L. 104/2013 conv. L. 128/2013).
Le violazioni sono accertate dal personale incaricato dal dirigente scolastico e sono soggette alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni; il pagamento avviene esclusivamente tramite gli strumenti di versamento indicati nel verbale di accertamento, mai in contanti al personale incaricato.
La violazione reiterata del divieto di fumo rileva anche sul piano disciplinare, secondo la Parte VI.
L’Istituto assicura, in raccordo con la Parte VIII, iniziative di informazione ed educazione alla salute sui rischi del fumo e della sigaretta elettronica.
Art. 47 — Somministrazione di farmaci e situazioni sanitarie
Su richiesta della famiglia o dello studente maggiorenne, corredata di certificazione medica, l’Istituto consente la somministrazione in orario scolastico dei farmaci indispensabili, compresi quelli salvavita, secondo le raccomandazioni adottate a livello nazionale in materia e in raccordo con l’azienda sanitaria locale (ASL).
La richiesta è presentata al dirigente scolastico, di norma all’inizio dell’anno scolastico, secondo la modulistica dell’Istituto; le modalità di somministrazione sono definite sulla base delle indicazioni del medico.
La somministrazione da parte del personale scolastico avviene su base volontaria e con adeguata informazione, fatti salvi gli interventi indifferibili di soccorso.
In caso di malore o di altra situazione sanitaria che lo richieda, l’Istituto presta la prima assistenza secondo l’art. 39, avvisa tempestivamente la famiglia e, se necessario, allontana in via cautelativa lo studente e richiede l’intervento dei servizi sanitari; nei casi di malattie infettive e di problemi igienico-sanitari si applicano le indicazioni dell’ASL.
Un referente dell’Istituto per l’educazione alla salute cura le procedure e la relativa modulistica, in raccordo con l’ASL.